Art. 2.

      1. In occasione della Giornata nazionale di cui all'articolo 1, le amministrazioni pubbliche e gli altri enti e organismi operanti nel settore sociale si impegnano a promuovere, attraverso idonee iniziative di sensibilizzazione e solidarietà e la realizzazione di studi, convegni, incontri e dibattiti nelle scuole e nei principali mass-media, l'attenzione e l'informazione sull'importanza che il sistema Braille riveste nella vita delle persone non vedenti e di quanti sono coinvolti direttamente o indirettamente nelle vicende delle medesime persone, al fine di sviluppare politiche pubbliche e private che allarghino le possibilità di reale inclusione sociale e di accesso alla cultura e all'informazione per tutti coloro che soffrono di minorazioni visive.